Diritto Pubblico
Il Revenge porn dal punto di vista giuridico: cos’è e cosa prevede
Un breve inquadramento giuridico sul Revenge Porn. Quando è stato istituito e cosa prevede questo reato?

Il reato di cui sopra, punito a norma dell’ex art. 612 ter c.p. (v. infra), è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito dell’entrata in vigore del cd. Codice rosso (l. n.69/19). La legge in esame ha provveduto ad apportare “modifiche al codice penale e di procedura penale” nonchè ad introdurre “disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.
Con il termine Revenge porn si qualifica la condotta consistente nella diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Il delitto (cos’è un delitto? Vedi alla fine dell’articolo) è stato introdotto al fine di combattere la pratica, tristemente di moda, volta a trasmettere foto e video hard realizzate con il consenso dell’interessato che vengono, tuttavia, condivise senza alcuna autorizzazione dello stesso, determinando plurime lesioni che vanno dalla privacy sino alla dignità della persona ritratta nel materiale condiviso.
La norma, molto chiara nel suo contenuto, stabilisce che:
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
- La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
- La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
- La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
- Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro. - La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
- La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
- La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
- Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procederà tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.”
Ma allora se un soggetto volesse inviare materiale sessualmente esplicito ad un altro soggetto per tramite del cellulare o pc, compirebbe un reato? — Assolutamente no! Ed in vero, la condotta che viene punita da parte del legislatore non è quella di colui che, con sua libera determinazione, decide di inoltrare contenuti piccanti, per esempio, al partner bensì l’ulteriore condotta di chi, senza il consenso della “vittima”, perchè tale diverrà in quel momento, diffonde tale materiale.
Dunque, il puro sexting o scambio di contenuto piccante, anche questo particolarmente di moda soprattutto tra i giovani, non costituisce reato!!!
Chi viene punito nel revenge porn? – Colui che ha diffuso per primo il materiale sottratto, ricevuto ovvero realizzato in danno della persona offesa nonchè tutti coloro che, a loro volta, hanno contribuito all’ulteriore esternazione dello stesso (commi 1 e 6).
Inasprimenti della pena sono previsti nei casi in cui la diffusione illecita è compiuta dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata sentimentalmente alla “vittima” o se i fatti sono commessi mediante l’impiego di strumenti informatici o telematici. Se il soggetto danneggiato si trova in condizione di inferiorità psichica o fisica ovvero in stato di gravidanza, la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
Il delitto in esame, ci ricorda il comma 9, è punito a querela della persona offesa. La predetta (querela) deve essere proposta nel termine di mesi 6 e la sua eventuale remissione andrà dichiarata innanzi al giudice dalla vittima. Se la persona offesa dal reato si trova nello stato di cui al comma 4 ovvero il fatto è commesso in concomitanza con un altro delitto procedibile d’ufficio (es: revenge porn con richiesta di estorsione), per il reato sarà possibile procedere d’ufficio.
Chiarimenti: I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (art. 39 c.p.): i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (art. 17 c.p.).
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